Etichettatura: 20% di succo di arancia nelle bevande. Aggiornamenti di diritto alimentare
Dal 6 marzo 2018 le bevande prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, dovranno avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere.
L'applicabilità della disposizione, introdotta in una legge nel 2014, era sospesa, in attesa del perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione dell'UE.
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata la comunicazione dell'avvenuto perfezionamento della procedura di notifica. Si è specificato che la disposizione sarà applicabile dal 6 marzo del prossimo anno.
E' fatta salva la produzione delle bevande destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché verso Paesi terzi.