Diritto Alimentare: il TAR del Lazio respinge l'istanza di sospensione di efficacia del decreto
Il TAR del Lazio, con ordinanza N. 06194/2017, ha respinto l'istanza di sospensione cautelare del decreto interministeriale 17 agosto 2017 di MIPAAF e MISE che impone di indicare l'origine del grano sulle etichette della pasta. La pronuncia arriva all'esito della prima e sommaria delibazione, propria della cognizione della fase cautelare, e fa salvo il necessario approfondimento da effettuarsi in sede di merito. Segue il testo del provvedimento.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9387 del 2017, proposto da:
F.Lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A., Barilla G. e R. Fratelli Società Per Azioni, De Matteis Agroalimentare S.p.A., La Molisana S.p.A., F. Divella S.p.A., Rummo S.p.A., Pastificio Lucio Garofalo S.p.A., Pastificio Battagello S.r.l., Pasta Berruto S.p.A., Colussi S.p.A., Pastificio Rigo S.p.A., Pasta Zara S.p.A., Pastificio Felicetti S.r.l., Pastificio Granarolo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Merola, Domenico Ielo, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Merola in Roma, via Vittoria Colonna, 39;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico n. 0009317, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 17 agosto 2017 di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale nonché condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che ad una prima e sommaria delibazione, propria della cognizione della fase cautelare, le doglianze prospettate nel ricorso, salvo il necessario approfondimento da effettuarsi in sede di merito, non appaianomeritevoli di favorevole valutazione, atteso che:
la mancata adozione da parte della Commissione europea degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 26, par. 8, del regolamento n. 1169/2011, non preclude allo Stato membro di dettare, nelle more, una disciplina nazionale, corredata – come nel caso - dalla clausola di cedevolezza (cfr. art. 7, comma 2, del decreto impugnato);
il decreto espressamente prevede che le nuove prescrizioni non si applicano nei confronti dei prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’UE o di un Paese terzo (art. 6), cosicché appare dubbia la denunciata interferenza delle nuove prescrizioni con la libertà di circolazione delle merci di cui al Trattato UE;
la notifica alla Commissione europea è stata comunque effettuata dal Governo italiano in data 8 settembre 2017, e dunque con largo anticipo rispetto alla data fissata per l’entrata in vigore del decreto (febbraio 2018);
in relazione alla censura concernente le prescrizioni sanzionatorie contenute nel decreto, l’interesse di parte ricorrente non appare avere i caratteri dell’attualità e concretezza, non essendo stata irrogata alcuna sanzione.
Ritenuto inoltre, quanto al prospettato periculum, che – pur tenendo conto della prossima entrata in vigore del decreto e degli oneri economici gravanti sulle imprese per adeguarsi alle nuove prescrizioni - appare comunque prevalente l’interesse pubblico volto a tutelare l’informazione dei consumatori, considerato anche l’esito delle recenti consultazioni pubbliche circa l’importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese d’origine e/o del luogo di provenienza dell’alimento e dell’ingrediente primario.
Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge la suindicata istanza e compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore