Legge sulla carne sintetica e la carne vegetale - L’Italia dice no, e non è sola
Introduzione
La Legge n. 172 del 1 dicembre 2023, intitolata Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonche' di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, disciplina due temi distinti, ma egualmente controversi. La carne sintetica, o coltivata, e la “carne vegetale” hanno in comune il fatto di essere entrambe volte a trovare alternative al consumo di carne. La legge italiana da un lato vuole impedire la produzione e commercializzazione della cosiddetta "carne sintetica". Dall’altro vuole impedire che alimenti di origine vegetale possano sfruttare le denominazioni dei prodotti di origine animale per porsi come loro alternative vegetali equivalenti. La posizione Italiana non è isolata in UE: diversi stati hanno adottato politiche simili. Addirittura 13 stati UE hanno supportato i dubbi sulla carne sintetica, espressi in una nota inviata al Consiglio dell'Unione Europea.
Cos'è la carne sintetica, o coltivata?
Il termine "carne sintetica" o “carne coltivata” si riferisce a prodotti alimentari che replicano le caratteristiche sensoriali e nutrizionali della carne ottenuta da animali, ma sono prodotti in laboratorio attraverso processi come la coltura cellulare o altre tecniche di ingegneria genetica. Fondamentalmente, la carne sintetica viene creata senza dover allevare o abbattere animali, utilizzando la coltura di cellule muscolari che vengono fatte proliferare e maturare in un ambiente di laboratorio. L'obiettivo è ottenere un prodotto finale che assomigli strutturalmente e abbia le stesse caratteristiche della carne tradizionale, come sapore, consistenza e valore nutrizionale. Il campo della carne sintetica è in continua evoluzione, attirando l'interesse di aziende e investitori alla ricerca di soluzioni sostenibili per rispondere alla crescente domanda di proteine animali.
Pro e contro della carne sintetica
Secondo i sostenitori della carne sintetica, questo approccio offre potenziali vantaggi ambientali, etici e nutrizionali. Tuttavia, la carne sintetica è oggetto di diverse critiche, che spaziano da preoccupazioni etiche e morali riguardo alla manipolazione genetica e alla coltura cellulare, alla percezione dei consumatori che potrebbero essere scettici verso un prodotto ritenuto "artificiale". Alcuni nel settore tradizionale dell'allevamento temono un impatto negativo sulla loro attività economica, mentre altri sollevano preoccupazioni sulla sicurezza alimentare. Anche se la carne sintetica è spesso considerata più sostenibile rispetto all'allevamento intensivo di bestiame, alcune critiche possono sorgere riguardo all'impatto ambientale complessivo del processo di produzione della carne coltivata in laboratorio, inclusi i requisiti energetici, che sono più alti per la carne sintetica, e le risorse necessarie. Esistono inoltre delle preoccupazioni riguardo agli elevati costi di produzione della carne sintetica.
12 paesi UE, oltre all'Italia, sollevano dubbi sulla carne sintetica: La nota al consiglio Europeo
Questi dubbi, ed altri ancora, sono stati ben spiegati nella nota che è stata inviata al Consiglio dell'Unione Europea, firmata da Italia, Austria e Francia, e sostenuta da Repubblica Ceca, Cipro, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e dalla Spagna su "Il ruolo della PAC nella salvaguardia della produzione alimentare primaria e di alta qualità", e discussa il 23 gennaio 2024.
il ruolo degli agricoltori
La nota muove dal dato di fatto gli agricoltori europei contribuiscano al 1,3% del PIL europeo, ma il loro ruolo nell'assicurare la sicurezza alimentare, l'autosufficienza e la fornitura di cibo sicuro e di alta qualità è molto più elevato. Gli agricoltori europei, stando alla nota, sono il pilastro dell'economia rurale, coltivando terre in modo sostenibile con il sostegno della Politica Agricola Comune (PAC) e proteggendo paesaggi culturali e l'ambiente. L'agricoltura europea si distingue anche per il suo approccio basato sulle aziende agricole e sulla produzione primaria, tutto garantito dalla PAC.
L'emergere di nuove pratiche di produzione alimentare basate su cellule artificiali coltivate in laboratorio, come la produzione di carne con tecnologia delle cellule staminali, minaccia gli approcci agricoli tradizionali. Il dibattito su queste pratiche, inclusi i rischi per la salute e le etichettature, è essenziale per plasmare la società futura in Europa.
La via per proseguire il dibattito
La nota prosegue indicando come, in attesa di determinare se la normativa attuale sia un adeguata ad affrontare il tema della carne coltivata, il risultato del dibattito futuro dovrebbe basarsi su diverse fasi. Occorrerà stabilire linee guida specifiche dell'EFSA, simili a quelle per i nuovi farmaci, comprendendo studi preclinici e clinici come criteri di sicurezza. Successivamente, la Commissione dovrà condurre una valutazione d'impatto completa, considerando tutte le questioni, inclusi i pareri dei consumatori e dei cittadini dell'UE. Solo dopo questi passaggi, il Consiglio potrà avviare un dibattito politico sul futuro dei prodotti a base di carne coltivata in laboratorio nell'UE.
Attualmente, la carne coltivata in laboratorio non è autorizzata nel mercato dell'UE, poiché richiede una valutazione dell'EFSA per possibili rischi alla salute prima di essere autorizzata.
I dubbi sulla sostenibilità della carne sintetica
Secondo quanto indicato nella nota, la carne coltivata non rappresenta un'opzione ecologica o sostenibile, né offre standard più alti di benessere animale rispetto alla carne tradizionale. Studi iniziali indicano un impatto climatico negativo e un processo energetico intensivo, con emissioni di CO2 fino a 25 volte superiori rispetto alla carne convenzionale.
La nota rileva ancora come la produzione di carne coltivata in laboratorio basata su cellule richiede economie di scala per essere efficiente dal punto di vista dei costi. A causa degli elevati costi fissi, ci sono rischi elevati che la produzione di carne artificiale potrebbe essere monopolizzata da pochi grandi produttori industriali su larga scala. Ciò potrebbe portare a dipendenze propense a crisi lungo la catena del valore e creare ulteriore pressione sulle piccole aziende agricole a conduzione familiare.
Legge carne sintetica: divieti in Italia
L'Italia non è certo sola nelle sue perplessità.
La norma italiana, richiamandosi al principio di precauzione, si pone lo scopo di impedire l'uso, la preparazione, la vendita, la detenzione, l'importazione, la produzione allo scopo di esportazione, la distribuzione e la somministrazione o la promozione di qualsiasi prodotto che sia costituito da carne sintetica.
Come indicato sopra, la carne sintetica, o coltivata, è un prodotto attualmente non autorizzato nell'Unione Europea e, di conseguenza, non ancora disponibile sul mercato in Europa e in Italia. Ogni nuovo alimento deve essere sottoposto al vaglio dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), e dunque per il momento questo divieto previsto nella normativa italiana non viola, quantomeno nella sostanza, alcuna norma comunitaria. Tuttavia la norma esprime una posizione netta a favore della produzione di carne con modalità tradizionali, riconoscendo il valore del patrimonio zootecnico nazionale da tutelare.
La carne vegetale
Sul mercato si sono fatte strada negli ultimi anni diverse pietanze di origine vegetale, alle quali è difficile dare un nome attraente per il consumatore. Comunemente, questi prodotti contengono un contenuto variabile di proteine vegetali, a seconda della qualità, e sono venduti con nomi che richiamano i prodotti di origine animale. Si tratta ad esempio delle bistecche di tofu, il salmone vegetale, le uova vegetali, ecc. Esistono diversi studi a livello europeo che sostengono che i consumatori che acquistano le “alternative vegetali” affermano di non essere tratti in inganno da queste denominazioni. Certamente il consumatore medio è in grado di capire che la bistecca vegetale non è di origine animale. Questi prodotti hanno in comune con gli alimenti di origine animale il colore, la consistenza, e spesso il gusto. Tuttavia, hanno tenori di proteine e profili nutrizionali spesso radicalmente diversi, e si ritiene dunque che l’associazione tra prodotto di origine animale e prodotto di origine vegetale possa dunque trarre in inganno il consumatore, oltre che danneggiare i produttori di prodotti di origine animale.
La tutela delle denominazioni dei prodotti di origine animale
Per i prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetale e' vietato l'uso di: a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale; c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria; d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali. Un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento sarà stilato in un decreto del MASAF, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Sanzioni
Le sanzioni per la violazione della Legge 172/2023 sono severe. La norma fa salvo il fatto che le violazioni costituiscano reato. Per la vendita di prodotti vegetali con i nomi di prodotti di origine animale, i reati astrattamente configurabili nelle ipotesi più gravi potrebbero essere, ad esempio, il reato di frode in commercio o vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Ove il fatto non costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi che infrangono le disposizioni degli articoli 2 e 3 sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria. Questa sanzione varia da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 60.000 euro o al 10% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso prima della scoperta della violazione, nel caso in cui tale importo superi i 60.000 euro. La sanzione massima non può comunque superare i 150.000 euro. Sarà inoltre prevista la confisca, ed una serie considerevole di sanzioni accessorie.
per un approfondimento del tema, si veda l'articolo di Paola Corte
European Food and Feed Law Review
Volume 19, Issue 1 (2024)
pp. 4 - 10
Studio Legale Corte è lo studio di avvocati di diritto alimentare più antico d'Italia, fondato nel 1921. Offriamo difese, consulenza e formazione all'industria alimentare.
Per la nota inviata al Consiglio dell'Unione Europea - https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5469-2024-REV-1/en/pdf
留言