Controperizia e Controversia nel D.L.vo 27/2021 - nuova circolare con indicazioni applicative
E' stata firmata ieri, 22 maggio 2023, la circolare a firma congiunta da parte del Dott. Ugo Della Marta, Direttore Generale- Direzione generale per l’igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ed il Dott. Pierdavide Lecchini, a sua volta Direttore Generale - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, che fornisce indicazioni applicative in merito alla procedura della controperizia e della controversia, a seguito di analisi sfavorevoli effettuate nel corso di controlli ufficiali, prevista dagli articoli 7 ed 8 del D.L.vo 27/2021.
Come è noto, il D.L.vo 27/2021 ha presentato diverse complessità applicative. Con questa circolare sono stati chiariti alcuni aspetti rilevanti quali il numero di aliquote da prelevare, le tempistiche delle procedure di controperizia e di controversia, e è stato in parte chiarito l'ambito di residuale applicazione del D.P.R. 327/80, nonchè il rapporto tra il D.L.vo 27/2021 e la Legge 241/90.
Si riporta di seguito il testo della circolare.
Indice
Controperizia e controversia - articoli 7 e 8 del D.L.vo 21 aprile 2021, n. 27, indicazioni applicative.
Con riferimento all’oggetto, le scriventi Direzioni generali, preso atto delle criticità inerenti l’applicazione della controperizia e della controversia rappresentate dalle Autorità Competenti (AC) regionali e locali, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dalla rete dei laboratori ufficiali nonché dalle associazioni di categoria, forniscono di seguito indicazioni operative che sostituiscono integralmente quelle diramate con note protocollo n. 0019604-11/05/2021- DGISAN-MDS-P e n. 0002952- 02/02/22-DGISAN-MDS-P. Gli istituti della controperizia e della controversia, così come previsto dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 27/2021, si applicano esclusivamente alle non conformità accertate nell’ambito dei controlli ufficiali che prevedono campionamenti, prove, o diagnosi svolti da: Ministero della Salute, regioni e province autonome e Aziende sanitarie locali (ASL) nei settori di cui all’articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 27/2021. Si rappresenta che i citati istituti, così come specificato nel d.lgs. n. 27/2021, non trovano applicazione nel caso in cui l’esito analitico sfavorevole sia riferito ai settori di esclusiva competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui all’articolo 2, comma 3 dello stesso decreto. Ai sensi dell’articolo 7, comma 7 del d.lgs. n. 27/2021 ed in conformità all’articolo 1, comma 5 del regolamento (UE) 2017/625, la controperizia e di conseguenza la controversia non si applicano alle altre attività ufficiali come definite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo regolamento e meglio descritte nelle Linee guida OCR di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 467/02). Si precisa, inoltre, che a detti istituti come disciplina generale si applica, in quanto procedimenti amministrativi, la legge n. 241/90 nonché, ove necessario, anche in modo disgiunto/parallelo, le norme inerenti alle attività di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) per l’ambito penale e di agente accertatore per l’ambito sanzionatorio.
Articolo 7 La controperizia
La finalità dell’istituto della controperizia è quella di assicurare all’operatore dei settori di cui al comma 1 dell’art.2 del d.lgs. n. 27/2021, i cui prodotti sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole (di seguito operatore), la possibilità di riesaminare le registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino alla emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi prova o diagnosi; ciò al fine di valutare l’affidabilità del risultato e, in caso di dubbio, poter richiedere una ulteriore valutazione attivando l’istituto della controversia documentale ed, eventualmente, di quella analitica.
Articolo 7 - Commi 1 e 2 Numero di aliquote da prelevare e metodi e modalità di campionamento.
A seguito delle modifiche previste dal D.L. 42/2021, convertito nella L. n. 71/2021, che ha reintrodotto le fattispecie penali della L. n. 283/62, sono tornate in vita le disposizioni del D.P.R. n. 327/80 funzionali all’applicazione delle suddette norme penali. Ciò ha comportato un’antinomia tra le norme del D.P.R. n. 327/80 “ripristinate” e le disposizioni degli allegati 1 e 2 del d.lgs. n. 27/2021 concernenti le modalità di campionamento ed in particolare il numero delle aliquote da prelevare.
Si forniscono pertanto le seguenti indicazioni che tengono conto delle disposizioni del D.P.R. n. 327/80 per le parti non in contrasto con le successive norme dell’Unione europea e nazionali:
Nell’ambito dei campionamenti effettuati per l’accertamento di pericoli chimici, presenza di organismi geneticamente modificati e allergeni (elenco esemplificativo e non esaustivo), nei casi in cui siano previsti limiti di legge, si prelevano le seguenti aliquote:
1) una aliquota per l’analisi presso il primo laboratorio ufficiale;
2) una aliquota da consegnare all’operatore presso cui è stato effettuato il campionamento stesso; in caso di attivazione della procedura di controperizia tale aliquota potrà essere analizzata da un laboratorio accreditato di fiducia dell’operatore;
3) una aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta dall’autorità giudiziaria, da consegnare al primo laboratorio ufficiale;
4) una aliquota, da consegnare al primo laboratorio ufficiale per l’analisi presso l’ISS, o altro laboratorio ufficiale individuato dall’ISS stesso, nell’ambito della procedura di controversia analitica, con convocazione della parte;
5) una aliquota per l’operatore produttore (inteso come fabbricante, allevatore o come operatore che appone il proprio marchio, nome o segno distintivo) qualora si tratti di campionamento su alimenti preimballati (da intendersi preconfezionati) per il consumatore finale oppure di campionamento nell’ambito del Piano nazionale residui (PNR), da consegnare al primo laboratorio ufficiale;
6) una aliquota ulteriore nel caso in cui il laboratorio ufficiale sia in grado di effettuare una prova di screening con metodo accreditato ma non disponga del metodo di conferma, oppure non disponga di tutte le prove accreditate richieste al fine di garantire il completamento dell’analisi richiesta (cfr. nota prot. N. DSVET/4333/P del 3 agosto 2011 “Gestione dei campioni per l’esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al regolamento 882/2004/CE” allegata).
Si preleva, invece, un’unica aliquota ai sensi dell’articolo 7, comma 2, nei seguenti casi:
1) campionamento per analisi microbiologiche, per le quali non è assicurata la riproducibilità dell’esito analitico in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci, precisando quanto segue:
a. per la verifica di conformità ai criteri di sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) 2073/2005, il campionamento è effettuato in aliquota unica con convocazione delle parti ai sensi dell’art. 223, comma 1 del d.lgs. n. 271/89; in tali casi l’aliquota per l’operatore non deve essere prelevata;
b. per la verifica di conformità ai criteri di igiene di processo di cui al regolamento (CE) 2073/2005 e dei criteri di igiene di processo aggiuntivi previsti dall’Intesa, n. 212 del 10 novembre 2016 “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004” il campionamento è effettuato in aliquota unica senza convocazione delle parti; in tali casi l’aliquota per l’operatore non deve essere prelevata;
c. per quanto riguarda gli ulteriori valori guida fissati dalle suddette Linee guida si applicano le indicazioni relative alle due precedenti lettere a seconda che si tratti di criteri di sicurezza alimentare o di igiene di processo;
d. nel caso della ricerca di Salmonella spp. prevista nei controlli ufficiali del Piano nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione degli animali vigente (PNAA) il campionamento va eseguito in un unico campione finale (aliquota unica) con convocazione delle parti come previsto nella nota DGSAF 0014909-P_18/06/2021 (allegata).
2) campionamento in ambito chimico con convocazione delle parti ai sensi dell’art. 223, comma 1 del d.lgs. n. 271/89, per analisi su aliquota unica ed irripetibile nel caso in cui non è assicurata la quantità sufficiente per effettuare un campione rappresentativo.
Nel caso di prelievo di un'unica aliquota, tale modalità di prelievo deve essere esplicitamente menzionata nel verbale di prelevamento.
Per quanto riguarda i campioni destinati al controllo ufficiale dei mangimi, si continuano ad applicare le modalità previste dal regolamento (CE) 152/2009 come dettagliate nel piano nazionale di controllo ufficiale sull’alimentazione degli animali vigente (PNAA), così come richiamate nell’allegato 1, sezione 2 del d.lgs. n. 27/2021.
Relativamente ai controlli sulle merci provenienti da Paesi terzi o da Paesi dell’UE, tenuto conto di quanto previsto dal D.L. 42/2021 recante “Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”, continuano ad applicarsi le modalità di campionamento indicate nella nota DGSAN n. 0015199-P del 10/05/2011 (allegata). Al riguardo, la nota DGSAF n. 0007765-26/03/2021 (allegata) ha chiarito che l’aliquota destinata ad essere conservata presso l’IZS per l’eventuale contenzioso internazionale non deve essere più prelevata in quanto l’“operatore” nell’ambito degli scambi intra UE deve intendersi come il produttore/speditore della merce e pertanto, per esercitare il diritto alla controperizia di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625, si può avvalere dell’operatore nazionale detentore della partita sottoposta a campionamento.
Si precisa che le indicazioni fornite nella presente nota con riferimento al prelievo di un campione in aliquota unica o al prelievo di un’ulteriore aliquota per il completamento dell’analisi si applicano anche ai controlli analitici nell’ambito degli scambi intra UE e delle importazioni da Paesi terzi.
L’individuazione dei metodi e delle modalità di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio da utilizzare nel contesto dei controlli ufficiali deve avvenire in conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625 e dal Capo IV, punto 2.2.1 della citata Comunicazione della Commissione relativa all’attuazione del regolamento (UE) 2017/625 (2022/C/467/02), con particolare riferimento alla garanzia del valore legale e alla validità scientifica e tecnica del campione.
Le modalità di campionamento e di verbalizzazione dello stesso, di cui agli allegati del d.lgs. n. 27/2021, si applicano fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. n 327/80 e ove non esistono norme dell’Unione europea o nazionali, incluse le disposizioni adottate nei piani nazionali di controllo, che prevedono modalità di campionamento specifiche.
Articolo 7 - Commi 3 e 4 Risultati delle analisi/prove/diagnosi e loro valutazione da parte delle Autorità competenti
Il laboratorio ufficiale comunica tempestivamente all’Autorità Competente l’esito delle analisi. La valutazione del risultato delle analisi, prove, diagnosi e la comunicazione dell’esito analitico sfavorevole spetta a:
ACL competente per territorio, anche nel caso di prelievi effettuati dai Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del d.lgs. n. 27/2021;
AC – UVAC (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari) che ha disposto il campionamento successivamente eseguito dalla autorità competente per territorio (ACL);
AC-PCF (Posto di Controllo Frontaliero) che ha disposto ed eseguito il campionamento.
La valutazione del risultato delle analisi, prove, diagnosi da parte dell’AC è finalizzata all’adozione delle azioni esecutive sulle merci e sugli animali oggetto di campionamento.
L’AC, se necessario al fine di esprimere il giudizio di conformità o non conformità sulle merci o gli animali oggetto del campionamento, chiede il supporto tecnico scientifico del laboratorio ufficiale che ha eseguito le analisi il quale fornisce riscontro, per iscritto, nel più breve tempo possibile.
L’AC effettua la valutazione del risultato e comunica il più tempestivamente possibile alle parti interessate l’esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove o diagnosi. Per parti interessate si intendono oltre all’operatore, anche il laboratorio ufficiale che ha eseguito l’analisi/prova/diagnosi iniziale e il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) ove coinvolto.
In caso di esito sfavorevole, l’AC intraprende ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della non conformità analitica e stabilire le responsabilità dell’operatore e, nel documento con cui trasmette all’operatore l’esito sfavorevole delle analisi, prove o diagnosi, rappresenta in modo chiaro il riferimento normativo e le motivazioni che hanno determinato la decisione (norme dell’unione o nazionali di riferimento).
Articolo 7 - Comma 5 Il procedimento di controperizia
L’espressione “campionamento con esito sfavorevole” si intende riferita, alla luce di quanto previsto al comma 4 dell’art. 7, all’esito sfavorevole della valutazione del risultato delle analisi, prove, diagnosi. La richiesta di esame documentale deve essere proposta dall’operatore a:
1) ACL, nel caso in cui il campionamento sia stato disposto ed eseguito dalla medesima o dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS);
2) AC-PCF (Posto di Controllo Frontaliero), nel caso in cui il campione sia stato eseguito dai medesimi;
3) AC-UVAC (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari), nel caso in cui il campionamento sia stato disposto da UVAC, ma effettuato dalla ACL, (articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 23/2021); in questo caso specifico l’AC-UVAC chiederà la documentazione relativa al campionamento alla ACL che lo ha eseguito.
A fronte della richiesta di controperizia (che deve essere presentata nel termine indicato di 15 giorni dalla comunicazione del suddetto esito sfavorevole) da parte dell’operatore i cui prodotti sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, l’AC a cui è stata presentata la richiesta deve mettere a disposizione dell’operatore i documenti richiesti inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo di trenta giorni. Nello specifico, in mancanza dell’indicazione nella norma di un termine certo per la conclusione del procedimento, si applica il termine generale di cui all’articolo 2, comma 2 della L. n. 241/90 e s.m.i.
Nel caso di campionamento di prodotti preimballati (preconfezionati) per il consumatore finale (cfr. lettera A. punto 5 della presente Nota), la richiesta di esame documentale di cui sopra potrà essere presentata sia dall’operatore produttore (inteso come fabbricante, allevatore o come operatore che appone il proprio marchio, nome o segno distintivo) che dall’operatore del commercio al dettaglio, anche disgiuntamente.
L’AC, al fine di assicurare la tempestività e, comunque, il rispetto del termine di trenta giorni per evadere la richiesta di esame documentale avanzata dall’operatore, richiede immediatamente al laboratorio ufficiale che ha effettuato l’analisi/prova/diagnosi tutti i documenti utili per l’espletamento della controperizia.
La presentazione dell’istanza di controperizia non esime l’operatore dall’effettuazione di quanto previsto agli articoli 14, 19 e 20 dal regolamento (CE) 178/2002 (valutazione del rischio ed eventuale adozione di misure per la gestione del rischio con relativa informativa all’AC) né l’AC dall’adottare provvedimenti impositivi qualora l’operatore abbia messo in atto azioni non appropriate al rischio rilevato.
L’esame documentale oggetto della controperizia di cui all’articolo 7, comma 5 del d.lgs. n. 27/2021 si riferisce alle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova. Al riguardo si precisa che, nello specifico, l’AC deve trasmettere:
a) registrazioni della temperatura di trasporto del campione e di quella del campione rilevata al momento della consegna al laboratorio ufficiale al fine della verifica del mantenimento della catena del freddo;
b) registrazioni inerenti le attività analitiche svolte dal laboratorio ufficiale che esegue l’analisi iniziale; tali registrazioni includono i fogli di lavoro e i dati grezzi inclusi i tracciati termografici delle apparecchiature termostatiche utilizzate per l’analisi, prova, diagnosi qualora rilevanti.
Al momento del rilascio della documentazione richiesta, l’AC deve fissare un congruo termine, motivandone le ragioni, entro il quale l’operatore dovrà far pervenire la relazione redatta sulla base degli esiti della controperizia condotta dall’esperto di parte qualificato e formalmente incaricato.
L’operatore, laddove ritenga non congruo il termine, può fare motivata richiesta di proroga all’AC.
La controperizia deve essere condotta a cura di un esperto di parte riconosciuto, adeguatamente qualificato e formalmente incaricato dall’operatore, e deve necessariamente consistere nell’esame documentale inerente le registrazioni relative alle attività condotte dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova.
Nell’ambito della procedura di controperizia l’esecuzione della prova/analisi/diagnosi da parte dell’operatore a proprie spese sull’aliquota a sua disposizione presso un laboratorio accreditato costituisce una possibilità aggiuntiva rispetto all’esame documentale. Infatti la controperizia richiede necessariamente una preventiva valutazione della documentazione. Pertanto l’invio del solo esito delle analisi, prove o diagnosi condotte sull’aliquota a disposizione della parte non può essere accettato né valutato come istanza di controperizia dall’AC, che ne deve dare idonea comunicazione all’operatore ai fini dell’eventuale integrazione dell’istanza.
Si rappresenta che il coinvolgimento di un “laboratorio ufficiale” in qualità di laboratorio accreditato di fiducia dell’operatore nella fase di controperizia è ammesso solo nel caso in cui le attività inerenti ai controlli ufficiali siano separate da quelle inerenti all’autocontrollo e che il “laboratorio ufficiale” sia iscritto negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo ai sensi dell’articolo 9, comma 6 del d.lgs. n. 27/2021.
Qualora in sede di esame della controperizia, emergano evidenze oggettive ovvero dichiarazioni dell’esperto di parte qualificato tali da mettere in dubbio la valutazione dell’esito sfavorevole delle analisi/prove/diagnosi, l’AC deve riesaminare l’intero procedimento amministrativo che ha condotto alla valutazione dell’esito analitico sfavorevole e laddove riconosca la fondatezza, in tutto o in parte, delle istanze/motivazioni dell’operatore, la ASL, l’UVAC o il PCF sono tenuti a procedere, in autotutela, all’annullamento d’ufficio della valutazione ai sensi dell’articolo 21-nonies, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i.. In questo caso l’A.C. comunica le motivazioni che hanno determinato tale decisione all’operatore e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato l’analisi/prova/ diagnosi e al NAS, qualora interessato. L’annullamento coinvolge tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi conseguenti. Nel caso in cui una non conformità che costituisce illecito amministrativo sia stata già contestata all’operatore, l’AC, nella sua veste di agente accertatore, provvede ad informare l’Autorità preposta all’ordinanza ingiunzione sanzionatoria, proponendo l’annullamento in autotutela dell’atto di contestazione dell’illecito stesso.
Ovviamente in caso di annullamento o revoca del provvedimento non vi sono gli estremi per accedere alla procedura di controversia venendo meno il presupposto di legge.
Laddove, invece la ASL, l’UVAC o il PCF non accolgano in tutto o in parte le istanze/motivazioni presentate dall’operatore nell’ambito della controperizia comunicano l’esito sfavorevole della valutazione della stessa, motivandola adeguatamente nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della L. n.241/1990, all’operatore e contestualmente anche al laboratorio che ha effettuato l’analisi, prova o diagnosi iniziale e all’ISS.
Articolo 8 - Comma 1 La controversia
Nel caso in cui la controperizia documentale non metta in evidenza problematiche connesse al campionamento e/o all’analisi/prova/diagnosi ufficiale iniziale ma, ove effettuata, l’analisi sull’aliquota del campione a disposizione dell’operatore dia un esito diverso da quello comunicato 8 dall’AC, l’AC deve comunicare all’operatore che non può accedere direttamente alla controversia analitica se prima non presenta istanza di controversia documentale.
In assenza dell’indicazione nell’articolo 8, comma 1 del d.lgs. n. 27/2021 di un termine certo, l’ASL, l’UVAC o il PCF devono comunicare gli esiti della valutazione della controperizia e le relative motivazioni e notificare il relativo provvedimento adottato all’operatore quanto prima e, comunque, non oltre il termine dei trenta giorni previsto dall’articolo 2, comma 3, della L. n. 241/90.
Il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’articolo 8, comma 1 deve intendersi decorrere dalla suddetta comunicazione e non dalla comunicazione dell’esito sfavorevole dell’analisi, prova o diagnosi di cui all’articolo 7, comma 4. Questa interpretazione della norma è desumibile dal tenore dell’intero disposto normativo e dalle previsioni della L. n. 241/90 applicabili.
Con riferimento ai settori di cui all’articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 27/2021, l’operatore, a seguito della valutazione sfavorevole della controperizia da parte dell’AC, può attivare la procedura di controversia richiedendo alla medesima AC, in qualità di organo procedente, di poter fare effettuare a proprie spese il riesame della documentazione relativa all’analisi, prova, diagnosi iniziale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (in qualità di organo adito ex art. 17 della L. n. 241/1990). Al riguardo si precisa che detta documentazione è la stessa di quella prevista per la controperizia e sopra descritta nella sezione “Articolo 7 - Comma 5 - Modalità inerenti alla procedura di controperizia”.
Qualora l’ISS, al fine di emettere la propria valutazione, abbia necessità di chiarimenti ne informa l’AC in qualità di organo procedente anche al fine di darne notizia a tutte le parti; gli eventuali tempi per la formulazione dei riscontri all’ISS saranno gestiti come sospensione dei termini per l’emissione del parere da parte dello stesso Istituto.
L’AC deve tenere in considerazione l’esito della valutazione documentale prodotta dall’ISS e trasmessa alle parti interessate (AC, operatore, laboratorio ufficiale che ha eseguito l’analisi iniziale) per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.
Articolo 8 - Commi 2 e 3 Il procedimento di controversia documentale
L’operatore, ricevuto l’esito della controversia documentale, qualora non si ritenga soddisfatto può fare istanza di controversia analitica esclusivamente per le prove per le quali sono state prelevate le opportune aliquote. L’istanza di controversia analitica, per economia del procedimento, deve essere notificata all’ISS, e contestualmente, all’AC e al laboratorio ufficiale che ha effettuato l’analisi di prima istanza.
Il laboratorio ufficiale che ha in custodia l’aliquota per la controversia analitica, provvede all’invio della stessa all’ISS (ovvero al laboratorio ufficiale, diverso da quello che ha condotto la prima analisi/prova/diagnosi, individuato dallo stesso ISS), con spese a carico dell’ISS, nel più breve tempo possibile.
Al riguardo si chiarisce che i 120 giorni previsti dall’allegato 1 sez. 1, punto 2, del d.lgs. n. 27/2021 per la conservazione del campione dedicato alla controversia presso il laboratorio ufficiale che ha eseguito l’analisi di prima istanza decorrono dall’istanza di controversia documentale avanzata dall’operatore. Ciò significa che il laboratorio ufficiale è tenuto a conservare la suddetta aliquota fino allo scadere dei termini per la presentazione dell’istanza di controversia documentale.
Articolo 8 - Comma 4 Il procedimento di controversia analitica
Gli esiti della ripetizione dell’analisi/prova/diagnosi da parte dell’ISS devono essere tenuti in considerazione da parte dell’AC per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti dell’operatore.
Nel caso in cui gli esiti della ripetizione dell'analisi/prova/diagnosi effettuata in sede di controversia e trasmessi alle parti interessate (AC che ha disposto il campionamento, operatore e laboratorio ufficiale che ha eseguito l’analisi iniziale) siano favorevoli all’operatore, l’AC deve riesaminare il proprio giudizio di non conformità e darne tempestiva e formale comunicazione all’operatore. Inoltre, nel caso in cui una non conformità che costituisce illecito amministrativo sia stata già contestata all’operatore, l’AC, nella sua veste di agente accertatore, provvede ad informare l’Autorità preposta all’ordinanza ingiunzione sanzionatoria, proponendo l’annullamento in autotutela dell’atto di contestazione dell’illecito stesso.
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