Il nuovo Regolamento UE 915/2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti
Nuovo regolamento contaminanti (Reg. 915/2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il Reg. 1881/06)
Il 5 maggio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo regolamento sui contaminanti: il REGOLAMENTO (UE) 2023/915 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006. L’esigenza del nuovo regolamento nasce da un lato, dall'esigenza di codificare le numerose modifiche del Regolamento 1881/06, e dall’altro, di migliorare la leggibilità delle disposizioni, e dalla necessità di introdurre alcune significative nuove regole.
Indice:
1. Cosa sono i contaminanti degli alimenti?
La definizione di “contaminante” si trova nel Reg. UE 315/1993: per “contaminante” si intende ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell'imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all'ambiente. I corpi estranei quali, ad esempio, frantumi di insetti, peli di animali e altri non rientrano nella definizione.
I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche.
Per tutelare la salute pubblica, la Commissione può stabilire le tolleranze massime eventualmente necessarie per contaminanti specifici.
Tali tolleranze sono adottate sotto forma di elenchi comunitari non esaurienti e possono indicare:
— valori massimi per gli stessi contaminanti a seconda dei diversi
prodotti alimentari;
— i valori massimi rilevabili con il metodo adottato;
— il metodo di campionamento e di analisi da applicare.
I tipi di contaminanti
I contaminanti possono rappresentare un rischio per la salute umana e animale.
Tra i più importanti contaminanti presenti in alimenti e mangimi rientrano: le tossine naturali, sostanze naturali prodotte da vari organismi (ad esempio tossine vegetali quali alcaloidi o micotossine); i contaminanti ambientali – sostanze rilasciate nell’aria, nell’acqua o nel suolo spesso a seguito di attività industriali o agricole. Possono anche entrare nella catena alimentare umana e animale. I contaminanti ambientali comprendono policlorobifenili (PCB), diossine, ma anche metalli quali arsenico, cadmio, piombo e mercurio; i contaminanti da processo – sostanze chimiche che si formano naturalmente negli alimenti e nei mangimi durante i processi industriali o la cottura.
Il Regolamento UE 2023/915: cosa regola, e quali sono le novità?
Il Reg. UE 2023/915 stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti.
Il Regolamento 2023/915 stabilisce tenori massimi per i contaminanti di seguito elencati, fornendo limiti per ciascun tipo di alimento.
Micotossine: Aflatossine, Ocratossina A, Patulina, Deossinivalenolo, Zearalenone, Fumonisine, Citrinina, Sclerozi della Claviceps spp. e alcaloidi della Claviceps spp.
Tossine Vegetali: Acido erucico, compreso l'acido erucico legato nei lipidi, Alcaloidi tropanici, Acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenetici, Alcaloidi pirrolizidinici, Alcaloidi oppiacei, Equivalenti di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC),
Metalli e altri elementi: Piombo, Cadmio, Mercurio, Arsenico, Stagno (inorganico)
Inquinanti organici persistenti alogenati: Diossine e PCB, Sostanze perfluoroalchiliche (PFOS PFOA PFNA PFHxS Somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS)
Contaminanti da processo: Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), (Benzo(a) pirene, benzo(a) antracene, benzo(b) fluorantene e crisene); 3-monocloro-1,2-propandiolo (3-MCPD); Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD; Glicidil esteri degli acidi grassi espressi come glicidolo
Altri contaminanti: Nitrati, Melammina, Perclorato
Il nuovo regolamento esplicita che gli alimenti di cui all'allegato I non sono immessi sul mercato e non sono impiegati come materie prime negli alimenti o come ingredienti di alimenti qualora contengano un contaminante in una quantità superiore al tenore massimo stabilito nel medesimo allegato, segnando una differenza significativa rispetto al precedente e abrogato Regolamento 1881/2006 sui contaminanti, in cui mancava l'inciso sopra sottolineato.
Rispetto al Reg. 1881/2006, la lettura delle norme è facilitata dal fatto che molte informazioni che erano state inserite nelle note a piè pagina nella precedente regolamentazione, ora sono inserite nella tabella che stabilisce i limiti, nella colonna “osservazioni”.
Sono state poi inserite alcune novità, tra le quali, ad esempio, il limite per la Melammina per le formule per lattanti e alimenti di proseguimento liquidi, e per le formule per bambini nella prima infanzia.
Il Regolamento UE 915/23 entrerà in vigore e sarà applicabile dal 25 maggio 2023.
La violazione della normativa sui contaminanti
Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l'aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico. L'uso e la vendita di alimenti con contaminanti oltre i limiti previsti dalla normativa in Italia costituisce reato: è punita dall'art. 5 della L. 283/62, e da alcuni reati del codice penale, a seconda dei casi.
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