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Avv. Paola Corte

Reati alimentari- Guida alla procedura estintiva inserita nella L.283/62 dalla Riforma Cartabia


La L.283/62 dopo la Riforma Cartabia

La riforma Cartabia ha previsto una nuova causa di estinzione di alcuni reati alimentari. In estrema sintesi, prevede una procedura estintiva di alcune contravvenzioni alimentari, che si basa su due aspetti: l'adempimento da parte della aziende a delle prescrizioni stabilite dagli organismi di Vigilanza, e il pagamento di sanzioni molto ridotte. La riforma mira ad evitare la celebrazione dei processi favorendo l’archiviazione del reato durante le indagini da parte del Pubblico Ministero, che è per di più sgravato da molti compiti, in virtù del ruolo centrale che riveste l’organo accertatore nel procedimento. Dall’altro la riforma vorrebbe al contempo assicurare un'efficace tutela al bene giuridico tutelato, grazie alla leva ripristinatoria/risarcitoria sulla quale si basa il meccanismo estintivo del reato.

La disciplina si applica alle contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande, salvo quelle punite con la sola pena dell’arresto, che si trovano nella fase delle indagini preliminari.

Per quanto in teoria il meccanismo sembri essere relativamente semplice, si ritiene che l’applicazione pratica sarà più complessa. Di seguito sono esaminati a grandi linee gli aspetti più rilevanti della procedura estintiva.

 

Indice

 

1. La procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari prevista dalla riforma Cartabia, in estrema sintesi

In sintesi, la procedura è così articolata.

Quando le contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, la riforma ha previsto una particolare procedura per giungere all’estinzione del reato.

L’organo accertatore (cioè l’ASL, il NAS, la Capitaneria di Porto o altri Organi di Vigilanza) prescrive specifiche misure atte a far cessare le situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica, cui conformarsi entro un termine.

Adempiute tempestivamente le prescrizioni, e verificato l'adempimento da parte dell'Autorità, viene data un termine per il pagamento di una somma di denaro pari ad un sesto il massimo della pena pecuniaria prevista per la contravvenzione. Per le contravvenzioni di cui all’art. 5 e 6 della L. 283/62 le somme corrispondono a

  • € 5164,50 per i reati previsti all’art. 5 lett. a), b), c) e g)

  • € 7746,83 per i reati di cui all’art. 5 lett. d) e h).

Una volta pagata la somma, il reato si estingue e il PM ne chiede l’archiviazione.

In caso di impossibilità di provvedere al pagamento, è prevista la possibilità di richiedere di svolgere lavoro di pubblica utilità. Per l’adempimento tardivo sono previste altre disposizioni di favore.


2. I casi di applicazione della procedura estintiva dei reati alimentari

La determinazione dei casi di applicazione della nuova procedura estintiva prevista dalla riforma è tutt’altro che semplice.

Anzitutto, l’applicabilità della procedura è possibile solo a patto che i reati abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie.

Questa previsione è fonte di diverse incertezze nell’applicazione pratica. Non è chiaro infatti quali potrebbero essere, in concreto, i reati alimentari “ripristinabili”, trattandosi perlopiù di reati di pericolo astratto.

In proposito, dubbi sono sono stati manifestati anche dalla Corte di Cassazione, che nella relazione 68/2022 in merito alla Riforma Cartabia, ha osservato come “Ad esempio, se si sanziona, con larga anticipazione rispetto al bene protetto la condotta di detenzione o vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione ex artt. 5, lett. b), e 6 della legge n. 283 del 1962, in che modo è rimediabile – ossia ripristinabile – il prodotto ormai degenerato a livello organolettico? Riadattare le modalità di detenzione comporta l’eliminazione del rischio per ipotesi che possano ripetersi, ma rimane la condizione di pericolosità del prodotto, tanto per eventuali pregiudizi a distanza derivanti dalla precedente assunzione, quanto per l’incertezza che discende dall’immissione in commercio a cui sia esposto anche un singolo consumatore.”

E' quindi prevedibile una forte variabilità di interpretazioni sui casi di applicazione della procedura.

L’applicabilità della procedura estintiva è inoltre esclusa quando vi siano uno o più delitti concorrenti, che possono essere molteplici. Si pensi ad esempio alle lesioni; o ai delitti contro l’incolumità pubblica (es. art. 444 CP, anche nella sua previsione colposa ai sensi dell’art. 452 C.P.); o ancora ai delitti contro l’industria e il commercio (es. art. 516 C.P.: vendita di alimenti non genuini come genuini).

Infine, la procedura estintiva opera soltanto nella fase delle indagini preliminari, per cui non si applica ai procedimenti in corso in cui sia già stata esercitata l’azione penale.


3. La prescrizione e il ruolo centrale l’organo accertatore nella procedura estintiva dei reati alimentari

L’art. 12 ter stabilisce che “Per consentire l’estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l’organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. (..) Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l’igiene alimentare e la salute pubblica.”

La riforma muove dalla premessa che, a livello normativo e di prassi, vi sia l’esistenza di autorità amministrative di vigilanza e di corpi di polizia o dei Carabinieri (come i Nuclei Anti Sofisticazione e Sanità – N.A.S.) specializzati nell’accertamento di reati in ambito alimentare, che siano in grado di prescrivere condotte ripristinatorie/risarcitorie al fine dell’estinzione del reato.

La prescrizione, verosimilmente, sarà trattata a livello giuridico allo stesso modo già previsto analogicamente in ambito di diritto del lavoro, e non sarà dunque impugnabile a livello amministrativo, ma esplicherà le sue funzioni solamente all’interno del procedimento penale.

Non è prevista alcuna specifica procedura nel caso in cui la prescrizione sia ritenuta da parte del trasgressore iniqua, inefficace o eccessivamente gravosa. Tuttavia, è previsto che, indipendentemente da eventuali richieste del trasgressore, il pubblico ministero possa imporre all’organo accertatore di modificare la prescrizione.

Inevitabilmente sorgono delle perplessità sulla competenza tecnica delle Procure in questo settore, nonché in merito alle prevedibili difformità applicative che si verificheranno, a livello operativo, tra le diverse Procure.


4. Adempimento tardivo delle prescrizioni e oblazione speciale (art. 162 bis CP)

L'adempimento tardivo alla prescrizione in caso di condanna comporta comunque una diminuzione della pena. L’art. 12 nonies interviene modificando anche le disposizioni in merito alla oblazione speciale (art. 162 bis C.P.), eccedendo la delega legislativa .

La norma prevede che l’adempimento tardivo alla prescrizione, o l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo accertatore, che avvengano prima dell’apertura del dibattimento o dell'emissione del decreto penale, possano essere valutato al fine del pagamento dell’oblazione ex art. 162 bis CP. In questi casi la somma richiesta per l’oblazione è notevolmente inferiore, e ammonta ad un quarto del massimo della pena edittale (al posto che alla metà).


5. Mancato adempimento alla prescrizione, notifica al legale rappresentante dell'azienda alimentare

In caso di mancato adempimento alla prescrizione, o di mancato pagamento della somma di denaro, l’organo accertatore ne dà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore. Il processo penale riprende a questo punto il suo corso abituale.

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.


6. Sospensione del procedimento penale durante la procedura estintiva dei reati alimentari

Il procedimento penale, e con esso il decorso della prescrizione del reato, resta sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve le comunicazioni in merito agli esiti della procedura estintiva.

La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.


7. Difese nei procedimenti penali legati a reati alimentari e formazione professionale sulla riforma dei reati alimentari

Studio Legale Corte è uno studio che si occupa di diritto alimentare dal 1921. Offriamo difese nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati alimentari, e consulenza/formazione specifica sulla riforma Cartabia e sulle sue implicazioni pratiche.


Abbiamo predisposto un programma di formazione specifico sulla riforma Cartabia dei reati alimentari.


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